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Scritture comparative nella grafologia forense

Quali documenti servono (e perché) per una perizia grafologica, valutandone qualità, quantità, provenienza, omogeneità e coevità

 

Nell’ambito delle scritture comparative nella grafologia forense, in sede di indagine grafologica-forense su un reperto manoscritto e dopo aver eseguito sia la classificazione dei reperti che l’indagine strumentale sul documento da verificare, si entra nella fase analitico-comparativa. Tale procedura vale, indifferentemente, per tutti i tipi di documenti analizzati: testamento olografo, firme, scritture private, lettere da anonimografo, ecc.

A seguire si entra nella fase analitico-comparativa, rintracciando e comparando gli elementi tecnici che caratterizzano il grafismo in verifica e quello comparativo (la bibliografia ricorda che una volta esaminate dettagliatamente e separatamente, le scritture in verifica ed in comparazione vengono poste a confronto analiticamente in riferimento alle categorie generali, alle peculiarità, ai segni e a tutti gli aspetti grafologici ed extragrafologici rilevanti sulla base delle schede opportunamente predisposte).

In tale fase di indagine (prima) e confronto (dopo), assumono particolare importanza la qualità e la quantità del materiale comparativo reperiti dal grafologo forense (indipendentemente dal ruolo rivestito nel tipo di indagine: CTP, CTU, Perito o CTPM); questo perchè non si può tecnicamente stabilire l’autenticità di una scrittura in via isolata, confrontandola solo con sé stessa! E’ anche pur vero che in particolari casi – isolati e residuali – l’indagine strumentale riesce già a documentare un falso: ma questo aspetto tecnico, seppur di rilevante importanza, esula dal presente approfondimento chiarificatore.

Ogni individuo – come noto – possiede un gesto grafico unico e personalizzato. E sebbene ogni grafia possa presentare modeste variabilità, perlopiù causate da momentanei fattori contestuali (ad es. supporto occasionale sottostante il foglio, stato emotivo dello scrivente, penna utilizzata, ma anche semplicemente uso di farmaci, marcato stress momentaneo o qualche caffè di troppo), essa conserva sempre proprie caratteristiche specifiche, costanti e individualizzanti che ne consentono serenamente l’identificazione. Questo perché il gesto grafico risulta generato e pensato dal cervello dello specifico soggetto, energeticamente gestito dal cervelletto e poi realizzato dalla sua mano scrivente.

Ecco che quindi assumerà fondamentale importanza il materiale comparativo: le grafie comparative ci permetteranno infatti di “ricostruire” la mappa delle caratteristiche grafiche del “soggetto noto” (quindi quello comparativo), per poter poi comprendere se il “grafismo ignoto” in verifica risulti essere strutturalmente coincidente, accomunabile o difforme dal grafismo comparativo che conosciamo.

Come vanno quindi valutate e ricercate le grafie comparative, per poter procedere ad un confronto “idoneo” e tecnicamente fondato? Procediamo a fare chiarezza.

Quali caratteristiche devono avere le grafie comparative?

Affinché la perizia-consulenza grafologica risulti essere tecnicamente fondata, risulta di rilevante importanza che le grafie comparative presentino determinate caratteristiche, sotto riportate.

Essere relativamente antecedenti al reperto in verifica

Come indicato dalla bibliografia, i veri autografi di paragone sono quelli tracciati in epoca non sospetta, scritti vergati senza preoccupazione. E’ ovvio che un buon dissimulatore potrà tentare di “ingannare” il CTU (o anche un CTP!) per convincerlo della sua tesi, o potrebbero essere state “disseminate” scritture artificiose indicate come scritture comparative, magari apposte da soggetti diversi e in diversi anni e documenti. L’intento non andrà a buon fine, ma sarà comunque probabilmente tentato nelle varie forme possibili (è qualcosa che personalmente mi capita, nella pratica).

Di provenienza certa

I reperti in comparazione devono essere certamente riconducibili al soggetto di riferimento, quindi estrapolati da documenti firmati dinanzi a pubblici ufficiali (atti notarili, firme apposte all’Ufficio Anagrafe, su verbali o denunce presentate a CC, PdS, GdF, Polizia Municipale ecc.). Non di rado, infatti, la certezza sulla loro effettiva autenticità diventa il punto cardine in grado di inficiare l’esito di una indagine peritale. 

Coeve

Anche se relativamente antecedenti, risulta poi relativamente importante che i campioni comparativi risultino essere quanto più vicini al periodo della scrittura in verifica. Possono – ovviamente – essere anche abbondantemente antecedenti, ma questo servirà prioritariamente a ricostruire l’evoluzione del gesto grafico nel soggetto comparativo, fornendo limitati elementi comparativi (anche se ogni caso risulta sempre diverso, valutandosi gli elementi specificatamente e soggettivamente). Il gesto grafico non risulta, infatti, statico e costante: esso evolve, si modifica, man mano invecchia o evolve, influenzato quindi da fattori fisici (ad es. patologie), anagrafici (ad es. l’avanzare dell’età), da aspetti psicologici (malattie), emotivi (stress o felicità, liberazione mentale), ma anche banali: si pensi all’assunzione di un farmaco, di una bevanda alcolica, di un caffè. Fornire al grafologo forense delle grafie eccessivamente lontane, risalenti quindi a periodi troppo antecedenti dalla data di un atto o di un testamento olografo, ridurrà l’attendibilità e l’accuratezza dell’analisi. O, nei casi più gravi, falserà l’indagine.

Varie e numerose

Un numero quanto più ampio di firme, scritture corsive ma anche cifre (aspetto spesso sottovalutato!), permette di valutare anche differenze dinamografiche, stilistiche, ideative e variazioni nel tempo.

Omogenee

Il criterio dell’omogeneità – variabile da caso a caso, in base al livello grafico posseduto dal soggetto scrivente – risulta facilmente intuibile. Al profano risulta spesso ovvio far comparare corsivo con corsivo, stampatello con stampatello, firme con firme e cifre con cifre. In casi complessi – ad esempio i testamenti olografi – la miglior soluzione sarebbe quella di poter disporre di tutti gli elementi d’indagine, ma spesso ci si trova a disporre, nel confronto, unicamente di firme (che comunque bastano per una congrua risposta al quesito posto dal Giudice – Magistrato). Il perché dell’omogeneità è semplice: alla creazione del corsivo e alla automatizzazione del gesto grafico costituente la firma presiedono lobi differenti del cervello, così come lo stampatello è un atto grafico creato ex novo dalla nostra mente (con tutta una serie di specifici gesti-tipo individualizzanti) e le cifre, spesso, presentano particolarità specifiche, degne di rilevante importanza nell’identificazione grafica-peritale. Pertanto, quando possibile, è fortemente indicato il disporre di materiale omogeneo (aspetto comunque da valutare, di volta in volta, per ogni singolo caso).

In originale

Volutamente quale punto finale, poiché l’importanza di tale punto resta comunque inferiore agli elementi sopra indicati. Purtuttavia il poter disporre di documenti comparativi in originale permette di rilevare – oltre ai dettagli grafodinamici e pressori – dettagli microscopici che spesso svaniscono nelle copie fotostatiche, compromettendo (o, meglio, limitando) l’attendibilità dell’analisi.

Il saggio grafico

Può anche – nel caso, ovviamente, non si tratti di testamenti olografi! – acquisirsi un idoneo saggio grafico; esistono diverse modalità, protocolli e indicazioni, ma resta comunque un’insidia che preferisco limitare (evito quindi de plano il saggio grafico nel ruolo di CTP, e limito fortemente nel ruolo di CTU o di Perito): infatti – sempre richiamando la bibliografia tecnica – Il rilascio del saggio grafico costituisce, infatti, sempre motivo di turbamento emotivo nel soggetto che deve scrivere, se non altro per la consapevolezza di essere chiamato a rendere un campione della propria grafia, che sarà successivamente utilizzato per l’acquisizione di eventuali prove a suo carico.

E non reputo necessario “stressare” o forzare un soggetto scrivente con un saggio grafico a volte (purtroppo) condotto da Colleghi in modalità che io reputo incongrua, o inutilmente ridondante o ancora – peggio – inefficace o anzi fuorviante. La preparazione su questo aspetto risulta veramente un aspetto fondamentale.

L’importanza della ricerca preliminare delle scritture comparative

Ultima considerazione tecnica: in fase di analisi ed impostazione di un caso, con magari richiesta di una Consulenza Tecnica Grafologica – peritale stragiudiziale, quindi pro veritate (seppur sempre atto di Parte), risulta di fondamentale importanza procedere con la dovuta ricerca preliminare dei reperti comparativi, preferendo sacrificare tempo e risorse per poter reperire abbondante (o, comunque, una buona effettiva congruità e varietà) di materiale comparativo. Tale fattore è preponderante col voler procedere (inopinatamente) velocemente, pressati dal tempo che scorre. In sede di procedura civile, infatti, è compito della Parte (e dell’Avvocato, magari prima sollecitato dal Consulente Tecnico di Parte – CTP) proporre, produrre od indicare i documenti comparativi, essendo praticamente precluso al Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) il reperirli autonomamente. In sede penale il Perito nominato dal Giudice ha più ampi poteri d’indagine, ma d’altronde i termini per il deposito della perizia procedono e lasciano pochi margini d’indagine.

Pertanto si consiglia caldamente – sempre – alla Parte che richiede uno studio tecnico preliminare, una valutazione tecnica stragiudiziale o una CTP stragiudiziale pro veritate di ricercare quanta più documentazione possibile, sia nel prioritario interesse di chiarezza d’indagine che, anche, per poter sostenere adeguatamente le proprie ragioni in giudizio. E tale meticolosa ricerca vale per tutti gli atti: che si tratti di un testamento olografo, di scritture private, di firme su contratti, di lettere minatorie/anonimografe o di qualsiasi altro manoscritto, il tempo dedicato preliminarmente alla congrua ricerca di quanto più consono, vario e ampio materiale comparativo ripagherà a seguire, risparmiando ricerche infruttuose o problemi di varia natura. Anche nell’ottica dell’intervenuta c.d. “riforma Cartabia”, con le preclusioni tecniche per la successiva ricerca delle scritture comparative, a maggior ragione non più consentita.

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