Differenze tra grafologo (ritratto di personalità) e perito grafologo giudiziario (identificazione paternità di una scrittura)
La Grafologia – autonoma disciplina scientifica, ben affine alla psicologia – si propone di risalire alla personalità dello scrivente tramite l’esame della sua grafia, risultando quindi principalmente utile quale un affidabile “test proiettivo”. Quale scienza umana risulta quindi dotata di propri strumenti specifici, di una sua peculiare tecnica di osservazione ed indagine nonché di una sua metodologia che, man mano, condurranno ad una approfondita conoscenza della psiche dell’individuo esaminato; la sua applicazione non invasiva ma estremamente discreta, validata nelle risultanze statistiche da approfonditi studi ultrasecolari, permette di giungere a risultanze che, spesso, sorprenderanno l’interlocutore per la loro acutezza e fondatezza. Questo semplicemente perché la scrittura – genuina espressione del pensiero, ma anche comportamento tra i più complessi da padroneggiare e personalizzare – è al contempo un atto personale, un prodotto psicomotorio ed un atto sociale (cioè prodotto secondo determinati canoni sociali).
In sintesi, il possesso della chiave di decodifica di determinate gestualità grafomotorie porterà il grafologo a poter “ricostruire”, a ritroso, la personalità grafica del soggetto scrivente, consegnandogli elementi quali carattere generale, rapporto/interazione con gli altri, tipo di intelligenza, punti forti e punti deboli, rapporto interpersonale in una coppia, in una famiglia, in un contesto sociale/lavorativo, potenziale, ecc. La sua relazione di personalità grafica non formerà una base/prova attributiva o meno in un giudizio, ma sarà una consulenza proiettiva relativa al carattere del soggetto scrivente, preferibilmente da associare sinergicamente al consulto di uno psicologo al fine di comprendere proprio i punti forti ed i punti deboli del soggetto scrivente.
Ben diversa dal grafologo risulterà, invece, la metodologia – ma anche l’intento – del grafologo giudiziario (definito informalmente anche “perito grafologo” o, vecchissima terminologia, “perito calligrafo”): tale professionista, partendo dalla conoscenza e dalle pregresse chiavi “grafologiche”, le utilizzerà in una fase analitico-comparativa tramite apposite schede di indagine appositamente predisposte, con l’indagine che risulterà indipendente dall’osservazione delle forme letterali ma si concentrerà su movimento automatizzato, elementi strutturali inconsci, innatismi, costanti e variabili, peculiarità personali. Il grafologo forense non indagherà quindi le forme delle lettere, bensì i relativi movimenti generanti inconsci, la “genesi” inconscia che ne sta a monte nel cervello del soggetto scrivente (c.d. immagine direttrice personale), e a seguire le modularità specifiche del movimento azionato dalla gestione energetica automatizzata operata dal cervelletto; questo, oltre alla precipua genesi del movimento grafico (ripeto, non delle forme: ad un grafologo giudiziario non interessa la forma di una “a”, bensì il movimento automatizzato – e tutte le relative caratteristiche costruttive – che va ad ideare e formare quella precisa forma e le relative sue costanti e variabili, elementi costitutivi del bagaglio grafico inconscio del soggetto scrivente). Ecco perché il grafologo forense tende a conoscere il cervello dello scrivente, la natura temperamentale soggettiva e la modalità di dipanarsi del filo grafico, piuttosto che la relativa scrittura (che ne è il prodotto).
Il perito grafologo indagherà, quindi, l’eventuale assenza di spontaneità grafica nel reperto in esame, la presenza di resistenze consce od inconsce, possibili intervenuti/operati artifici vari, il reale grado di degrado senile del tratto grafico indagato, le tendenze imitative o dissimulative presenti: tutti elementi che renderanno più difficoltoso il suo compito, anche perché l’elaborato tecnico prodotto sarà un elemento di prova in un procedimento giudiziario civile/penale. E tutto sarà quindi “tradotto” all’occhio del Lettore terzo in maniera quanto più semplice, leggibile, chiara, semplicistica; la semplice indicazione “la a risulta non accomunabile“ nasconde e sottende, quindi, un intero universo di principi di fisiologia scritturale, stratificati in decenni (anzi, ben oltre un secolo) di approfonditi studi e test.
Per il grafologo forense risulterà, inoltre, di fondamentale importanza comprendere la natura fisica del reperto indagato (quindi se ha subito alterazioni o manomissioni di natura fisica, meccanica o chimica; se ha subito aggiunte, ritocchi con altra penna, se sono presenti solchi non inchiostrati o pregresse tracce pilota da una matita; se trattasi di inchiostrazione, e se si operata con quale strumento grafico; se trattasi di stampa, tramite stampante laser o inkjet; se sono stati utilizzati medesimi inchiostri, ecc.): ecco quindi emergere, in aggiunta, le competenze di analista documentale forense.
Ogni grafologo forense si troverà quindi, nelle indagini, di fronte a tre distinti fenomeni che variamente (da caso a caso) interagiscono: VARIABILITA’ GRAFICA, DISSIMULAZIONE, IMITAZIONE; ma anche, occasionalmente, di FALSO DOCUMENTALE. Ma poiché, in sintesi, un documento è autografo o apocrifo, sarà la corretta applicazione delle leggi di fisiologia scritturale e dei vari protocolli d’indagine, anche internazionali (ad es. cfr. il BPM – Edition ENFSI di stampo europeo, datato ottobre 2020) che, per ogni caso, fornirà la relativa risposta tecnica; risposta che potrà, a volte, risultare anche sorprendente, ma basata su dati statistici oggettivi e validati. Certamente è possibile l’errore (seppur minimale: statisticamente, intorno al 2,5%), ma questo non dipende dalla perizia grafica e dai principi di fisiologia scritturale, bensì dalla caratura tecnica dell’esperto o – semplicemente – dai dati non sufficienti a concludere congruamente l’indagine.
