E’ possibile, per un perito grafologo, effettuare una consulenza tecnica su dei documenti in fotocopia, oppure digitali?

A questa domanda diretta – postami molto spesso – quale grafologo giudiziario posso tecnicamente fornire una chiara risposta: quasi sempre, si!

Il “quasi sempre” dipende da vari elementi: innanzitutto la qualità (ed il dettaglio tecnico estrapolabile) del reperto da analizzare, poi il ruolo rivestito dal grafologo giudiziario: le differenze tra un CTP (Consulente Tecnico di Parte) e un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) non sono ancorate al dato tecnico, ma al ruolo rivestito in seno al procedimento, dovendo il Consulente d’Ufficio fornire una prova e rispondendo al quesito identificativo indicato dal Magistrato (nel procedimento civile).

Nei fatti, tutto dipenderà dall’effettiva qualità del reperto che andremo ad indagare, ma – nel procedimento civile – sia a livello giuridico (orientamento costante della Corte di Cassazione; per ultimo, vedasi la sentenza n. 19658/2024 pubblicata il 18/11/2024, e mio sintetico commento tecnico su https://alfiocostanzo.it/e-ammessa-la-produzione-di-copie-fotostatiche-in-una-causa-civile/) sia a livello tecnico la risposta resta ampiamente positiva. Il perito grafologo (o grafologo giudiziario) può fornire una congrua indagine e relazione tecnica anche partendo da un atto presente in fotocopia o direttamente digitalizzato in atti, quindi depositato all’interno del fascicolo telematico, e ciò anche con vari studi statistici di ampio conforto (sia nazionali che internazionali) che evidenziano come la statistica di successo sia elevatissima, ampiamente superiore al 90%! Quindi si può fornire, con serenità – al Magistrato, e comunque alla Giustizia – una prova fondata su solidi elementi, che andrà poi valutata in un contesto più ampio fornito dalle varie prove ulteriori (ad es. i testimoni).

Infatti – se è vero che un documento in fotocopia/digitalizzazione limita, per molti aspetti, l’indagine tecnica – è pur vero che riporta anche numerosi elementi ben indagabili, che poi risultano formare, man mano, il quadro valutativo sul quale un grafologo forense-perito grafologo baserà le proprie schede valutative, composte da numerosi elementi d’indagine. I dinamismi che si andranno ad indagare sul documento, infatti, non risultano inventati, bensì risultano essere la “copia” di un precedente reperto originale, ideato dal cervello di un soggetto scrivente, transitato dalla gestione energetica del cervelletto, tradotto – tramite gestualità grafomotoria e motricità fine – all’organo scrivente. Ecco perché, per un grafologo giudiziario regolarmente preparato, un atto da indagarsi presente in fotocopia presenta, quasi sempre, solo un modesto limite all’indagine effettuabile.

Stessa valenza per un grafologo “generico” (quindi non specializzato in grafologia giudiziaria), che debba quindi stilare un ritratto grafologico di personalità: nell’indagine perderà alcuni elementi pressori (tratto), ma i rimanenti elementi generali (spazio, forma, movimento, ecc.) e particolari saranno regolarmente indagabile. Anzi: risultando la copia fotostatica una trasposizione anche del solco lasciato sul foglio originale, sarà possibile comprendere elementi quali “pieni e filetti”, quindi l’estrinsecazione della modularità energetica.

Ritornando alla grafologia forense-giudiziaria, infatti, in base a specifici studi tecnici condotti (internazionali, risalenti a vent’anni addietro e che quindi è moralmente “obbligo” per i Grafologi giudiziari conoscere: B. Found, D. Rogers, Investigating forensic document examiners’ skill relating to opinions on photocopied signatures, Science & Justice, 2005, vol. 4; pagg. 199-206), l’analisi del gesto grafico può essere condotta con successo e con una statistica che ci restituisce un risultato pari al 99,8% di concordanza rispetto ai documenti originali. Più precisamente, comprendendo così il dato statistico nella concretezza numerica, in tale studio su 1200 reperti forniti a grafologi giudiziari (anzi, analisti documentali forensi: siamo nel diritto anglosassone) il tasso globale di errori verificati nell’analisi di copie fotostatiche effettuato è risultato essere pari allo 0,9%! Tra l’altro, da doppia fotocopiatura e con tecnologia di quasi 20 anni addietro.

Quindi, concludendo: consulenza su copia fotostatica o digitalizzazione ampiamente SI, un grafologo giudiziario potrà fornire, ampiamente, una risposta chiara e (abbastanza) netta; ovviamente ogni singolo caso dovrà essere valutato e ponderato, preliminarmente, proprio dal Consulente Tecnico, che saprà riportare e spiegare anche gli eventuali limiti ritrovati su ogni singolo caso. Tale indagine risulta quindi essere possibile, oggi, anche online senza indagine operata fisicamente sui reperti cartacei (si pensi ad un reperto-documento presente unicamente in copia digitale su PC, seppur risultante quale file-nativo originale essendo stato scansionato dall’originale, ma con il cartaceo ormai scomparso).

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