E’ ammessa la produzione di copie fotostatiche, in una causa civile?

L’aspetto risulta essere – da sempre – ampiamente dibattuto, sia pro che contro.

Da tecnico (non da giurista!) mi sono personalmente spesso espresso a favore dell’utilizzo di copie fotostatiche in giudizio, seppur con svariati limiti circostanziali.

Repetita iuvant, esclusivamente per quanto relativo al mero piano tecnico ed in base a circostanziati studi statistici internazionali (vedasi sintetico articolo E’ possibile effettuare una relazione tecnica su dei documenti in fotocopia, o digitali? – Alfio Costanzo), l’ammissione della copia resta subordinata al dettaglio concretamente evincibile, che deve risultare congruamente interpretabile e sostenibile, e quindi in grado di poter fornire specifici elementi identificativi analitico-comparativi riconducibili al presunto soggetto scrivente (elementi, eventualmente, anche spiegabili ricorrendo ai vari principi di fisiologia scritturale).

Spesso l’orientamento giurisprudenziale è risultato concorde rispetto il dato tecnico (spesso dibattuto, in verità, anche tra tecnici ma in relazione alle rispettive posizioni processuali, quindi in relazione alle convenienze). Ma semplificando, in effetti, compito di una qualsiasi “prova” è quello di restituire un dato tecnico, concorrendo quindi a formare il ventaglio complessivo finale che permetterà ad un Magistrato o a un Collegio il formarsi di un (corretto) oggettivo convincimento; pertanto perché escludere – dal novero delle prove, e aprioristicamente – una copia fotostatica che si presume “clone” di un originale, quando potrà – comunque – apportare un suo specifico contributo alla rappresentazione della realtà? Ovviamente con i vari limiti intrinsechi ad una copia fotostatica (limiti ampiamente dibattuti e spesso sovrastimati, comunque noti a tutti; ex multiis: assenza dell’indagine pressoria, dell’indicazione dello strumento grafico, di particolari anomalie al supporto cartaceo originale; proporzioni leggermente sfalsate, ecc).

Senza qui potere – ma né tantomeno volere, seppure personalmente ne condivida appieno, sul piano tecnico, le indicazioni – entrare nel merito giuridico di una Sentenza-indicazione della Suprema Corte di Cassazione, riporto qualche passo che mi ha particolarmente colpito, relativo appunto alla recente sentenza n. 19658/2024 (pubblicata il 18/11/2024) della Corte Suprema di Cassazione con produzione documentale di “copia dei documenti di trasporto asseritamente sottoscritti per accettazione da personale autorizzato“.

“Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi» (Cass., Sez. 3, sentenza n. 17371 del 17 novembre 2003, Rv. 568223-01; Cass., Sez. 3, sentenza n. 5071 del 3 marzo 2009, Rv. Rv. 606941-01). Infatti la “prova” da fornire al Collegio nel caso in esame è “composta non soltanto dalle fatture, ma altresì dai documenti di trasporto sottoscritti dall’impresa destinataria, e quindi “risultava nella specie valevole ad integrare la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla predetta”. Ed ancora, a seguire, “avendo ritenuto – in base ad una valutazione di merito ad essa riservata – che la documentazione prodotta dalla suddetta società fosse idonea a dimostrare l’esecuzione delle prestazioni di fornitura poste a fondamento del credito azionato in via monitoria”. Quindi una mera copia fotostatica costituisce comunque una prova, seppur gradata, che può integrare le altre prove che una Parte può fornire al Magistrato-Collegio giudicante. Perché stracciarsi le vesti aprioristicamente, dichiarando inammissibile una fotocopia? Ricordiamo che non esiste una prova “regina” bensì una pluralità di elementi che, sinergicamente integrati, possono ricostruire – con obiettività, e ad ampio spettro – una oggettiva realtà pregressa, che risulti logicamente comprensibile nei vari elementi fattuali alle Parti, agli Avvocati ed ai Magistrati.

Ricordando sempre, comunque, come qualsiasi indagine tecnica (quindi, anche l’indagine di grafologia peritale) operi ricostruendo uno scenario pregresso: aspetto logico basilare ma, a volte, “dimenticato” da chi aspetta un riscontro tecnico, che non può essere atteso come il “responso di un oracolo”; dovendosi anche incastrare in una pluralità di diversi elementi).

Ma tornando a quanto indicato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, seppur quest’aspetto riguardi incidentalmente la mera copia fotostatica, a seguire risulta riportato che “Ai fini del disconoscimento della conformità all’originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.”.

Conclusivamente, per quanto mi riguarda, l’indagine analitico-comparativa svolta su un reperto documentale in verifica presente unicamente in copia fotostatica o quale digitalizzazione a video risulta, comunque, in grado di restituire e ricostruire svariati elementi tecnici, che potranno quindi aggiungersi alle ulteriori prove fornite; la loro incidenza e “forza” dipenderà dalla qualità del reperto (e quindi dagli elementi tecnici che sarà possibile estrapolare), magari aspettando (e comunque auspicando) la produzione del reperto originale (ma d’altronde la cui produzione in giudizio potrebbe, oltre a portare vantaggi ad una Parte, arrecare svantaggi alla relativa Controparte).

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